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Ambulanza.it NON garantisce trasporti urgenti

Trasporto Ambulanza Detraibile

Indice: Trasporto Ambulanza Detraibile
spese ambulanza detraibili

Detrazione spese ambulanza: è possibile?

spesa ambulanza detraibile
Spesa ambulanza detraibile

Il trasporto in ambulanza è detraibile? Al di fuori dei casi che sono effettuati a carico del Sistema Sanitario Nazionale, l’ambulanza può comportare un costo non indifferente per la persona che ne usufruisca. Chiamare una ambulanza per essere soccorsi, insomma, ha dei costi: non è sempre gratuito, come avviene quando vi sia un valido motivo per usufruire del trasporto con questo mezzo speciale verso l’ospedale.

Molti si chiedono se, una volta chiamata l’ambulanza, questo costo possa o no essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi. È, insomma, possibile o no chiedere la detrazione delle spese di trasporto in ambulanza?

In linea generale, la risposta è negativa. Non è ammessa la detrazione dei costi per trasporto in ambulanza nella dichiarazione dei redditi o nel 730.

Quando è possibile il trasporto ambulanza detraibile nel 730?

Questo tipo di detrazione, infatti, è ammissibile solamente in casi molto specifici: per i soggetti con disabilità, in possesso di un documento, una certificazione o autocertificazione che attesti la loro disabilità.

Vediamo quindi, con maggiore precisione, in quali casi una persona può accedere alla detrazione per le spese di trasporto in ambulanza e come fare per ottenerla.

Come ottenere l’esenzione del pagamento ambulanza?

Il trasporto in ambulanza può rappresentare una spesa ingente per una famiglia, così come le spese sanitarie e quelle di trasporto coi mezzi di ausilio: si stima dalle 150 alle 250 euro a tratta, a seconda che sia presente o meno un medico a bordo.

Lo Stato italiano offre la possibilità, alle persone con disabilità, di dedurre dal reddito le spese di trasporto sanitario, in casi particolari. Quando è possibile la detrazione trasporto ambulanza? La detrazione delle spese di trasporto in ambulanza vale solo per le persone con disabilità accertata.

In particolare, sono ammesse alla detrazione del 19% (senza la franchigia di 129,11 euro):

    • il trasporto in ambulanza della persona disabile (non si considerano in questa voce di detrazione le spese per le prestazioni effettuate durante il trasporto); anche il famigliare della persona disabile che ha sostenuto la spesa può fruire della d’estrazione, purché il disabile sia fiscalmente a suo carico;
    • il trasporto della persona disabile effettuato con mezzi ad hoc (come quello delle Onlus che fra i fini istituzionali abbiano appunto quello del trasporto delle persone affette da disabilità, purché rilasci fattura regolare).

Come presentare le spese ambulanza detraibili?

l'ambulanza
trasporto ambulanza detraibile

Attenzione: il trasporto in ambulanza non è considerata una spesa medica detraibile, è invece una spesa specifica che accede a condizioni agevolate per la detrazione (non si applica, a differenza delle spese mediche, la franchigia).

Per poter accedere alla detrazione del 19% delle spese di trasporto in ambulanza senza franchigia, la persona con disabilità deve essere in possesso di una documentazione che attesti il suo stato (è consentita anche una autocertificazione; ma come precisato nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione non è accessibile senza una dichiarazione di invalidità).
La detrazione trasporto ambulanza va effettuata presentando la dichiarazione dei redditi (sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello pre-compilato, oppure rivolgendosi ad un CAF o ad un professionista) per le spese sostenute nell’anno precedente.
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